Gli effetti della normativa OSS sugli E-commerce di vino, distillati e birre

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"Versamenti IVA con l’OSS dell'UE, le norme per vendite di beni soggetti ad accisa a acquirenti comunitari (B2C) e l’integrazione della Direttiva Dac7 per controllo incrociato IVA tra Paesi Membri"

Importanti cambiamenti per le vendite di vino e altri beni soggetti ad accisa a cessionari comunitari consumatori finali (B2C), sono intervenuti dall’introduzione dell’OSS One-Stop-Shop, che regolamenta il versamento dell’IVA intracomunitaria a partire dal 1° luglio del 2021, a cui si aggiunge la recente introduzione dell’operatività della Direttiva Dac7 da Gennaio 2024.

Come molti erroneamente credono, le vendite a distanza non si limitano alle cessioni tramite piattaforme elettroniche come mercati virtuali o portali, ma includono anche gli ordini effettuati tramite e-mail, telefono o altri mezzi di comunicazione che configurano una transazione da parte del cedente, che può essere un produttore o un commerciante. Il coinvolgimento anche indiretto del cedente nella spedizione o trasporto configura la vendita a distanza intracomunitaria.

In precedenza, le vendite online a consumatori finali comunitari di beni soggetti ad accisa, compreso il vino, erano sempre soggette all’IVA nel Paese di destinazione, indipendentemente dal superamento della soglia, secondo l’articolo 34, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 112/2006/CE.

Dal 1° luglio 2021, le cessioni a distanza di beni soggetti ad accisa, inclusi i vini, a acquirenti comunitari consumatori finali (B2C), seguono le regole stabilite dagli articoli 74-quinquies e 74-sexies del Dpr 633/1972. Le principali modifiche includono:

  • Non ci sono più le soglie annuali per l’imponibilità nel Paese membro di destinazione dei beni; viene introdotta una soglia annua di 10.000 euro per l’intero volume delle vendite a distanza, applicata a ogni singolo Paese di destinazione.
  • Introduzione dell’One Stop Shop (OSS) dell’UE come evoluzione del Moss, qualora si superi la soglia annua di 10.000 euro, con dichiarazioni e versamenti trimestrali unificati per tutte le cessioni intra-UE a consumatori finali.
  • Eliminazione dell’obbligo di emissione di fattura per le vendite a distanza intra-UE.

Quadro normativo chiaro: accise come base imponibile IVA, One Stop Shop (OSS) e Dac7 allineate

Da notare che queste modifiche non influenzano il regime delle accise nelle vendite di vino, e le regole che lo presiedono rimangono inalterate, poiché le accise contribuiscono alla base imponibile dell’IVA

I prodotti soggetti ad accisa, già consumati in uno Stato membro e acquistati da una persona stabilita in un altro Stato membro, sono soggetti ad accisa nello Stato membro di destinazione e di arrivo della spedizione o del trasporto.

 Queste misure si sommano all’operatività della Direttiva Dac7, di cui abbiamo parlato nel precedente articolo, con il provvedimento datato 20 Novembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate, che prevede un controllo incrociato dell’IVA versata nei diversi Paesi Membri, in cui l’accisa sugli alcolici forma base dell’imponibile IVA.

Agenzia dell’Entrate da un lato e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiarificano un quadro normativo sempre più stringente che non prevede più spazio al margine d’errore.

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