Spedire vino all’estero a privati

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Sappiamo davvero qual è la normativa doganale per farlo? Sfatiamo i falsi miti.

Dopo aver speso un intero inverno nella strutturazione e pianificazione degli investimenti sulla strategia di accoglienza in vista dell’estate, la stagione sta finalmente entrando nel vivo e le visite dei turisti stranieri iniziano a moltiplicarsi

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Sempre più attenti ai bisogni dei nostri appassionati e pronti a coccolare ogni singolo cliente arrivato dall’angolo più remoto della terra. Tante, tantissime risorse impiegate per l’incoming enoturistico, ma sappiamo davvero qual è la corretta procedura fiscale e doganale per spedire in modo legale ai nostri visitatori in visita dall’estero?

Passiamo allora al setaccio una per una le metodologie più usate.

Trasporto di vino con mezzo proprio da parte del cliente privato in UE

Il trasporto in autonomia prevede innanzitutto l’utilizzo del mezzo proprio da parte del cliente e che la finalità del trasporto sia per solo uso personale. In questo unico caso, è prevista la possibilità di acquisto e trasporto con mezzo proprio del prodotto alcolico verso un qualsiasi Stato Membro, salvo alcune limitazioni sui quantitativi. Al consumatore è applicata l’accisa dello Stato Membro in cui i prodotti sono acquistati, nel caso italiano l’accisa che dovrebbe pagare il cliente è pari a 0.

L’articolo 11 del D.Lgs. n. 504/1995, in linea con l’articolo 32 della Direttiva 2018/118/CE, infatti recita:
 “1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l’accisa e’ dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.

2. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:
a) bevande spiritose, 10 litri;
b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
d) birra, 110 litri. (…)
”.

Al fine del corretto versamento dell’IVA da parte del venditore, nel caso di vendita di alcol in territorio Italiano, l’impresa italiana dovrà applicare l’IVA italiana. 

Qualsiasi altro sistema di trasporto, compresa l’autospedizione o il pagamento a carico del cliente per la sola spedizione, sono sempre invece soggetti al versamento dell’accisa nel paese di destinazione e prevedono un processo di apertura e chiusura doganale, nel quale resta sempre e comunque responsabile il venditore. 

Andiamo ora a vederlo nello specifico.

Autospedizione in UE. È ancora possibile?

Ricordiamoci che l’autospedizione non deve essere confusa con il trasporto in autonomia con mezzo proprio da parte del privato consumatore. Per autospedizione si intende la procedura per cui il cliente, una volta acquistato il vino in loco, porta con mezzo proprio il vino acquistato dal corriere e fa spedire lui direttamente il vino all’estero a casa sua, consegnando il collo al vettore di riferimento. 

Nel caso in cui il venditore sia coinvolto in una qualsiasi parte delle fasi menzionate appena sopra sarà tracciabile e riconducibile, in caso di controlli da parte delle autorità, al regime sanzionatorio, nel caso in cui non siano state effettuate: tutte le pratiche di apertura e chiusura doganale, nel caso in cui non sia stata versata l’accisa nel paese di destinazione e nel caso in cui non sia stata versata l’IVA a destinazione secondo la soglia prevista dal Regime OSS in territorio UE. Quindi portando degli esempi più concreti, se il venditore fa pagare la spedizione al cliente in loco, o fa inserire la spedizione direttamente sul sito del vettore di riferimento e sia previsto il ritiro della merce in un qualsiasi magazzino riconducibile all’azienda o in cui abbia reso disponibile il prodotto per la spedizione, anche in questo caso ricordiamo che l’azienda è tracciabile e passibile di sanzioni nel caso non siano state applicate le corrette procedure fiscali e doganali.

L’articolo 36 della Direttiva 2018/118/CE infatti, si riferisce esplicitamente alla spedizione indiretta da parte del venditore, recitando:

1.   I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro che sono acquistati da una persona, diversa da un depositario autorizzato o un destinatario registrato, stabilita in un altro Stato membro che non esercita un’attività economica indipendente e sono spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione.

Ai fini del presente articolo, per «Stato membro di destinazione» si intende lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto.

2.   Nel caso di cui al paragrafo 1, l’accisa diventa esigibile nello Stato membro di destinazione al momento della consegna dei prodotti sottoposti ad accisa. (…)

3.   Il debitore dell’accisa esigibile nello Stato membro di destinazione è il venditore. (…)

Dalla direttiva si evince dunque che l’unico metodo contemplato, come metodo legale, è quello in cui il cliente finale parte di un altro Stato Membro, porti con sé i colli di alcol da spedire e acquistati dal venditore, con mezzo proprio e direttamente al corriere da lui prescelto, pagando la corrispondente spedizione. 

Si può quindi spedire vino all’estero ai privati in UE senza pagare le accise e battendo scontrino con IVA Italiana?

Dipende. L’unico caso ammesso è la vendita del prodotto alcolico in territorio italiano con trasporto in autonomia con mezzo proprio da parte del cliente privato entro i confini UE e solo per uso personale. 

In tutti gli altri casi NON è possibile non corrispondere l’accisa dovuta. Infatti, tutta la merce che viene immessa in consumo in uno Stato Membro UE assoggetto ad accisa deve essere a sua volta assoggettata al pagamento delle accise.

Anche se l’accisa da corrispondere è pari a 0, la normativa stabilisce che il venditore è tenuto a gestire la pratica doganale e tutta la documentazione per il trasporto della merce assoggettata ad accisa. La cantina o il rivenditore, vendendo all’estero al consumatore finale, sono quindi gli unici responsabili. 

Per quanto riguarda l’emissione dello scontrino con IVA italiana, solo nel caso in cui il cliente si porti via il vino in autonomia con i propri mezzi allora sì, è consentito emettere scontrino con IVA italiana, in quanto, a tutti gli effetti si tratta di una vendita in territorio italiano.

Per quanto riguarda invece il vino che deve essere spedito in territorio UE, la nuova normativa OSS entrata in vigore nel 2021, stabilisce invece delle regole.

Per vendite a distanza si intende qualsiasi spedizione di beni effettuata tramite un’interfaccia elettronica o che preveda la vendita indiretta, quindi il pagamento della merce e anche la loro spedizione in un paese UE. In questo caso, emettere uno scontrino fiscale con IVA italiana non è sempre corretto. La normativa OSS, infatti, prevede che questo tipo di vendite vengano effettuate con IVA italiana solo ed esclusivamente per un importo massimo di 10.000 euro per anno solare in tutto il territorio UE. Una volta, superato tale importo, tutte le vendite dovranno essere obbligatoriamente effettuate con versamento dell’IVA dello Stato di destinazione anche negli anni successivi.

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